I contratti a canone concordato (detti anche a canone convenzionato) prevedono di poter determinare, per le locazioni abitative, canoni calmierati rispetto al libero mercato e di beneficiare di particolari agevolazioni fiscali per i proprietari, che aderiscono a questa tipologia di contratto.
Le norme che regolano l’affitto a canone concordato sono nazionali, stabilite dalla l.431/98 e dal DM 16 gennaio 2017 del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture.
Come funziona il canone concordato
L’affitto a “canone concordato” è regolato da contratti tipo redatti in seguito ad accordo locale sottoscritto dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini, nei quali si stabilisce un tetto massimo e minimo per il canone, regolato da parametri che tengono conto di diversi fattori, tra i quali la posizione e le caratteristiche dell’immobile.
La durata del contratto a canone concordato può essere di:
- 3 anni più 2 anni di rinnovo,
- 4 anni più 2 anni di rinnovo,
- 5 anni più 2 anni di rinnovo,
- 6 anni più 2 anni di rinnovo.
L’aumento degli anni locazione consente un aumento anche del canone.
Agevolazioni fiscali
I proprietari che decidono di adottare un contratto a canone concordato, godranno delle seguenti agevolazioni fiscali:
- Cedolare secca al 10% anziché al 21%, prevista per il contratto a libero mercato, dell’intero canone percepito; la cedolare secca è sostitutiva delle addizionali regionali e comunali nonché dell’imposta di registro e di bollo
- nel caso di opzione per la tassazione ordinaria, l’imposta IRPEF è calcolata (con aliquote determinate in base al suo reddito complessivo) sul 66,50% del canone annuo percepito (anziché sul 95% per il contratto libero)
- riduzione dell’aliquota IMU al 7,6 per mille(‰) per alloggi in locazione di categoria (C/2, C/6, C/7),
- Per le seconde case date in locazione, la riduzione IMU è del 75%, anziché un’aliquota pari al 10,2 per mille (‰) prevista con contratti ordinari.
Le tre tipologie di contratto a canone concordato
- Contratto di locazione ad uso abitativo: ha durata minima di 3 anni + 2 ma sono possibili durate maggiori (4 anni + 2, 5 anni + 2, 6 anni + 2).
- Contratto per studenti: ha durata da 6 mesi a 3 anni, è rinnovabile alla prima scadenza, salvo disdetta. Il termine è pari alla durata del corso di studi per cui si richiede la transitorietà.
- Contratto transitorio: ha durata da 1 mese a 18 e non è rinnovabile. Deve rispondere a esigenze temporanee specifiche, come motivi di lavoro, studio o formazione, che vanno documentate allegandone prova nel contratto con data certa di termine dell’esigenza transitoria del conduttore. Non sono consentite clausole generiche o motivazioni unicamente legate alla durata determinata dei contratti di lavoro.
